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VIA LIBERA DAL CDM AL GREEN PASS OBBLIGATORIO SUI LUOGHI DI LAVORO
Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori, sia del settore pubblico che del privato, ha annunciato giovedì sera il ministro della Salute Roberto Speranza, presentando il nuovo decreto approvato dal governo insieme ai ministri Renato Brunetta, Andrea Orlando e Mariastella Gelmini. I controlli spetteranno ai datori di lavoro, a campione o preferibilmente all’accesso sul luogo di lavoro, e chi non avrà il Green Pass sarà sanzionato con una sospensione senza retribuzione. Il decreto vieta il licenziamento e altre forme di provvedimenti disciplinari.
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, con comunicazione immediata. La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.
A livello sanzionatorio è previsto:
- per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.
FOCUS SULLE MICRO IMPRESE
Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.